La normativa riguardante Bitcoin, Ethereum e le altre cripto-attività in generale è in continua evoluzione. Rispetto al passato, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha stabilito un sensibile aumento della tassazione sulle plusvalenze realizzate attraverso valute digitali, innalzandola al 33%.
La nuova aliquota avrà effetto a partire dalle dichiarazioni 2027, mentre per i redditi conseguiti nel 2025 e dichiarati nel 2026 resta valida quella prevista in precedenza, pari al 26%.
Di seguito alcuni punti chiave per orientarsi correttamente in fase di dichiarazione dei redditi.
Due distinti obblighi dichiarativi: il monitoraggio delle cripto-attività e la tassazione delle plusvalenze
Il possesso di criptovalute comporta due adempimenti separati e indipendenti tra loro. Innanzitutto, anche in assenza di guadagni, vi è l’obbligo di monitoraggio fiscale delle giacenze, che viene assolto compilando il Quadro RW del Modello Redditi PF oppure, a partire dal modello 730/2025, nel nuovo Quadro W.
Le eventuali effettive plusvalenze tassabili, realizzate attraverso la vendita, lo scambio o la permuta della valuta, vanno poi indicate nel Quadro RT (o Quadro T nel modello 730). Sotto questo profilo, va tenuto presente che anche la semplice conversione di una criptovaluta in un’altra rientri a tutti gli effetti tra gli eventi fiscalmente rilevanti, al pari di una cessione.
L’aliquota al 33% a partire dal 2026
Come anticipato, per le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2026, relative quindi ai redditi 2025, è confermata l’aliquota al 26% sulle plusvalenze. Tuttavia, non è più contemplata la franchigia di esenzione di 2.000 euro, che è stata abolita: i guadagni derivanti da Bitcoin e simili concorrono sempre alla formazione del reddito e sono soggetti a tassazione.
L’aumento al 33% riguarda invece le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 in poi, e pertanto verrà applicato a partire dalla dichiarazione dei redditi 2027. Fanno eccezione le stablecoin e gli e-money token, per i quali resterà in vigore il tasso d’imposta del 26%, a patto però che siano denominati in euro e conformi al Regolamento MiCA.
L’imposta patrimoniale IVACA
Altro aspetto da considerare, in aggiunta alla tassazione delle plusvalenze appena indicata, l’applicazione dell’IVACA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività), un’imposta patrimoniale annua dello 0,2% , quantificabile in base al valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre, proporzionata ai giorni di possesso.
Operando per mezzo di exchange italiani il versamento è generalmente trattenuto direttamente dall’intermediario; mentre, nel caso si utilizzino wallet personali o piattaforme estere, il calcolo resta a carico del contribuente.
L’affrancamento al 18% per sopperire alla mancanza di documentazione
Per chi non disponga di una documentazione analitica che attesti il costo storico di acquisto delle proprie criptovalute, evidentemente essenziale per determinare se si sia verificata o meno una plusvalenza, resta disponibile la possibilità di “affrancamento”: una procedura che consente di normalizzare la situazione versando un’imposta secca del 18%, calcolata sul valore delle criptovalute interessate in un dato momento.
In questo modo, tale valore viene fiscalmente riconosciuto come l’effettivo costo di acquisto e le tasse maturate successivamente vengono determinate solo in rapporto all’eventuale plusvalenza. In altre parole, con l’affrancamento si evita la tassazione dell’intero ammontare incassato dalla vendita, che sarebbe inevitabile in assenza di un prezzo d’acquisto documentato.
Si tratta di una scelta strategica, che va valutata con attenzione caso per caso, soppesando il costo immediato dell’imposta rispetto al risparmio fiscale futuro, soprattutto in vista dell’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 33%.
Aspetti meno noti con impatti concreti: ISEE e minusvalenze
Sempre dal 2026, con effetto sulle dichiarazioni 2027, le giacenze in cripto-attività entrano nel calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, con possibili riflessi sull’accesso a bonus e prestazioni agevolate. In pratica, il valore del portafoglio al 31 dicembre (e la giacenza media annua) concorrerà a determinare l’indicatore: un rialzo di fine anno potrebbe quindi far salire l’ISEE oltre le soglie utili per ottenere bonus sociali, agevolazioni sulle rette universitarie o maggiorazioni dell’Assegno Unico, anche se i guadagni non fossero stati realizzati.
Inoltre, le minusvalenze restano compensabili con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi: una corretta pianificazione delle vendite in perdita può ridurre il carico fiscale futuro. Ad esempio, chiudere una posizione in rosso da 5.000€ significa “accantonare” 1.300€ di credito d’imposta (il 26%) da utilizzare per abbattere le tasse su eventuali plusvalenze dei quattro esercizi successivi. Diventa quindi utile, soprattutto a fine anno, fare il punto del portafoglio e valutare se cristallizzare le perdite per costruirsi uno “scudo fiscale” da sfruttare nei periodi di mercato più favorevoli.
Attenzione alle sanzioni
Le sanzioni per omesso o infedele monitoraggio variano dal 3% al 15% del valore non dichiarato e vengono raddoppiate in caso di attività detenute in Paesi elencati in black-list. Parimenti, sono previste sanzioni per omessa o infedele dichiarazione delle plusvalenze.
Sotto il profilo del monitoraggio, il progressivo consolidamento dello scambio automatico di informazioni tra i diversi Paesi (direttiva europea DAC8) mira a rendere le attività di controllo più capillari ed efficaci, anche attraverso l’obbligo per gli exchange di trasmettere i dati alle autorità fiscali a partire dal 2026.
Per evitare possibili contestazioni, risulta quindi sempre più fondamentale disporre di adeguata documentazione attestante i risultati delle cripto-attività svolte e la loro corrispondenza con quanto presentato in sede di dichiarazione dei redditi.
Come detto in apertura, la normativa in materia, come del resto la disciplina fiscale e tributaria nel complesso, è in continua e rapida evoluzione: Studio Valentini & Associati e il suo team di professionisti sono a disposizione attraverso i recapiti presenti nella pagina contatti.
