Concordato Preventivo Biennale: le Novità del Decreto Fiscale n. 38/2026 e la Nuova Scadenza del 31 ottobre 2026

06 Ago 26 | Dichiarazioni dei Redditi, Fiscale, Taxes

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), segna un cambio di paradigma nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti: non più un controllo a posteriori, ma un accordo prospettico che fissa le regole fiscali prima ancora che il periodo d’imposta si chiuda.

Con la conversione in legge del Decreto Fiscale n. 38/2026 e le successive modifiche apportate dal Decreto Correttivo di attuazione, il perimetro dello strumento è stato in parte ridisegnato: alcune rigidità della prima edizione (biennio 2024-2025) sono state modificate, in particolare attraverso una rimodulazione dei criteri di calcolo e un allungamento dei tempi per decidere.

Di seguito viene proposta una guida sintetica, completa di una checklist operativa, per orientarsi nella scelta.

Chi può aderire (e chi è escluso)

Il CPB è riservato ai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), sia in regime di contabilità ordinaria sia semplificata.

Sono pertanto esclusi dall’accesso, senza possibilità di aderire:

  • i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) e in regime di vantaggio;
  • i soggetti che si trovino in cause di esclusione ISA (es. inizio o cessazione attività nel periodo d’imposta, ricavi o compensi superiori alle soglie ISA);
  • i contribuenti con gravi irregolarità fiscali pregresse non regolarizzate.

La nuova scadenza del 31 ottobre 2026

Come anticipato, tra i principali elementi di novità vi è quello temporale, che non contempla più la necessità di addivenire ad una decisione nel periodo estivo.

Il termine per valutare la proposta dell’Agenzia delle Entrate e trasmettere l’eventuale adesione per il biennio 2026-2027 è stato infatti ufficialmente differito al 31 ottobre 2026. La finestra più ampia consente di monitorare l’andamento reale del fatturato dei primi tre trimestri 2026 prima di vincolarsi a un impegno fiscale di due anni.

Attenzione però al calendario: il 31 ottobre 2026 cade di sabato. Salvo diversa indicazione dell’Agenzia delle Entrate, la scadenza effettiva dovrebbe slittare al primo giorno lavorativo utile, ovvero lunedì 2 novembre 2026. Per evitare qualsiasi rischio, il consiglio è quello di verificare eventuali comunicazioni in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrata e, possibilmente, presentare l’istanza in anticipo di qualche giorno rispetto alla scadenza.

Come funziona il meccanismo: un patto sul futuro, non un condono

È importante chiarire cosa il concordato non sia: non si tratta di una sanatoria né di un condono. È, a tutti gli effetti, un accordo prospettico tra contribuente e amministrazione.

La fasi della procedura:
1) l’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati storici dell’impresa con gli indicatori ISA, formula una proposta di reddito imponibile fisso, valido per le annualità 2026 e 2027;
2) se nel biennio l’azienda realizza un reddito superiore a quello concordato, la quota eccedente è interamente esente da IRPEF/IRES e IRAP. In pratica, il vantaggio fiscale si sostanzia nell’assenza di tassazione per il guadagno extra;
3) parimenti, al contrario, il rischio è che il reddito effettivo risulti inferiore alla cifra concordata per i diversi motivi che caratterizzano il rischio d’impresa, quali ad esempio un calo di fatturato, una flessione di mercato o altre difficoltà. In questo caso le imposte restano comunque calcolate e dovute rispetto all’importo pattuito.

Se e quando sia possibile uscire dall’accordo

L’uscita anticipata è consentita, ma solo in presenza di cause straordinarie tassativamente previste, tra cui:

  • cessazione effettiva dell’attività;
  • eventi calamitosi o di forza maggiore che compromettano strutturalmente la capacità produttiva;
  • riduzione significativa e non prevedibile dell’attività (con soglie e condizioni da verificare nel provvedimento attuativo).

Al di fuori di queste ipotesi, il vincolo biennale resta fermo.

Le tre correzioni chiave portate dal Decreto Correttivo

L’intervento normativo integrativo ha corretto altrettanti aspetti che, nella prima stesura, sarebbero potuti risultare penalizzanti per il tessuto produttivo.

Innanzitutto, è stata portata l’esclusione dal calcolo degli investimenti tecnologici, cosicché l’impatto fiscale degli importi spesi in beni strumentali agevolati (ex iper-ammortamento, oggi credito d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0) non concorre più alla determinazione del reddito proposto. Chi abbia intenzione di investire in innovazione non potrà quindi essere penalizzato da una proposta al rialzo.

Sono inoltre state rimodulate le soglie sul punteggio ISA, con i tetti massimi della proposta fiscale che vengona ora parametrati in modo proporzionale al punteggio di affidabilità fiscale dell’impresa. Un’azienda con ISA elevato (es. 9 o superiore) riceverà una proposta più contenuta rispetto a una con punteggio basso, in un’ottica di maggiore equità e premialità.

È stato infine rafforzato lo scudo sui controlli, dal momento che l’atto di adesione attiva un regime premiale che riduce in misura drastica la probabilità di accertamenti fiscali ordinari, controlli automatizzati e verifiche induttive per l’intero biennio di vigenza dell’accordo. Lo scudo non copre, in ogni caso, ipotesi di frode o reati tributari.

Effetti pratici: acconti, versamenti e compatibilità

In regime di concordato, gli acconti d’imposta sono calcolati sul reddito concordato e non su quello dell’anno precedente. Questo può tradursi in un vantaggio di cassa se il reddito proposto è inferiore a quello storico, ma richiede attenzione nella pianificazione finanziaria.

Riguardo alla compatibilità con altre agevolazioni, il CPB non preclude, in linea di principio, la fruizione di altri benefici (credito d’imposta Transizione 5.0, crediti R&S, ACE, ecc.), ma è opportuno verificare caso per caso che non vi siano effetti di sterilizzazione sul reddito concordato.

E in caso di rifiuto di aderire? Chi decida di non aderire resta nel campo di operatività del regime ordinario, senza alcuna penalità o conseguenza negativa. Semplicemente, non beneficerà dell’esenzione sulla quota eccedente né dello scudo premiale sui controlli.

Checklist di convenienza: capire quando il concordato risulti utile

Prima di aderire, è utile analizzare alcuni aspetti relativi alla propria impresa.
Il CPB risulta particolarmente vantaggioso se:

  • è prevista una traiettoria di crescita del fatturato e degli utili nel 2026 e 2027, che darebbe modo di sfruttare appieno l’esenzione sulla quota eccedente;
  • si intenda blindare il biennio rispetto ad accertamenti induttivi, controlli automatizzati e richieste documentali ripetitive;
  • l’attività risulti stabile e pianificabile, senza prospettive di riorganizzazioni, cessioni di ramo d’azienda o mutamenti radicali del modello di business;
  • il possesso di un punteggio ISA solido, che garantisce una proposta più contenuta e condizioni più favorevoli.

Se, al contrario, il contesto settoriale è molto volatile, l’azienda attraversa una fase di incertezza strutturale o un possibile calo di fatturato, la rigidità dell’impegno biennale potrebbe trasformarsi in uno svantaggio.

Come si elabora la proposta e come si trasmette l’adesione

La proposta concreta viene generata attraverso i software ministeriali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (procedura “Concordato Preventivo Biennale” all’interno del portale Fatture e Corrispettivi / Cassetto Fiscale).

La trasmissione dell’adesione avviene esclusivamente per via telematica, tramite:

  • i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (accesso con SPID/CIE/CNS);
  • un intermediario abilitato (commercialista, consulente fiscale) che trasmetta per conto del contribuente.

Con il nostro Studio è possibile richiedere simulazioni personalizzate e confrontare lo scenario “concordato” con lo scenario “regime ordinario”, così da quantificare con precisione il beneficio o il costo dell’adesione.

In sintesi:

  • Il concordato preventivo biennale è un accordo biennale sul reddito imponibile, non un condono;
  • il termine per l’adesione scade il 31 ottobre 2026, con probabile slittamento al 2 novembre essendo sabato;
  • il vantaggio principale consiste nel regime esentasse concesso per la quota (eventuale) di reddito eccedente il concordato;
  • tra i maggiori profili di novità da considerare ci sono l’esclusione degli investimenti 4.0/5.0 dal calcolo, le soglie proporzionali agli ISA, lo scudo sui controlli;
  • l’adesione è riservata ai soli soggetti ISA, non ai forfettari e ai regimi di vantaggio;
  • la mancata adesione non comporta alcuna penalità, ma la semplice perdita dei vantaggi premiali.

Per una simulazione personalizzata o per conoscere la cifra esatta proposta dal fisco per la propria attività e valutarne la reale convenienza economica, il nostro Studio è a disposizione per fissare un appuntamento attraverso gli appositi contatti, preferibilmente entro la metà di ottobre, così da avere il tempo necessario per elaborare i dati e prendere una decisione ponderata.

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