Decreto Rilancio: credito d’imposta per canoni di locazione

da | Mag 22, 2020 | Commerciale, Dichiarazioni dei Redditi, Emergenza Coronavirus, Fiscale, Immobili, Taxes

Decreto Rilancio: credito d’imposta per canoni di locazione

da | Mag 22, 2020 | Commerciale, Dichiarazioni dei Redditi, Emergenza Coronavirus, Fiscale, Immobili, Taxes

Con l’articolo 28 del decreto Rilancio è stato introdotto un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobile ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il credito spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il canone sia stato pagato nel mese di riferimento si abbia subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Dal momento che questa misura si sovrappone parzialmente con il credito di imposta concesso per gli affitti degli immobili in categoria catastale C/1, riassumiamo come segue.


Per chi è in affitto di un immobile C/1:
– marzo: il credito spetta indipendentemente dal fatturato (purché sia stato pagato);
– aprile: il credito spetta con una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di aprile;
– maggio: il credito spetta con una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di maggio.

Per chi è in affitto di un immobile diverso da categoria C/1:
– marzo: il credito spetta con una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo;
– aprile: il credito spetta con una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di aprile;
– maggio: il credito spetta con una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di maggio.

Credito di imposta affitto d’azienda:
per chi ha in essere un affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile (ovvero ha un contratto ed un corrispettivo unico sia per l’affitto dell’azienda che per la locazione dell’immobile in cui svolge l’attività lavorativa) può usufruire di un credito di imposta del 30% per gli affitti dei mesi di marzo, aprile e maggio, purché abbia subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

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