Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore: alcune considerazioni di carattere fiscale

da | Ott 13, 2020 | Associazioni

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore: alcune considerazioni di carattere fiscale

da | Ott 13, 2020 | Associazioni

In attesa della ormai imminente uscita in Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato nel frattempo pubblicato il Decreto ministeriale n. 106 del 15.09.2020 che disciplina le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti dal registro unico nazionale del terzo settore (di seguito Runts) nonché i documenti da presentare ai fini della iscrizione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 53, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (di seguito codice del terzo settore o cts).

Il comma 2 assegna alle Regioni e alle Provincie autonome 180 giorni (termine ordinatorio, evidenziamo) per la predisposizione della struttura informatica che renderà operativo il Registro.

L’articolo 30 del decreto in esame prevede che sarà il Ministero, con provvedimento dirigenziale, verificato lo stadio di realizzazione del sistema telematico, a determinare il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti già iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato (odv) e delle associazioni di promozione sociale (aps).

Da tale data i soggetti neocostituiti o quelli già in essere che intendono assumere la veste di odv o aps potranno presentare la domanda di iscrizione, venendo meno, da quel momento, la possibilità di iscriversi ai registri previsti dalle, a quel punto definitivamente abrogate, norme di settore (L. 266/1991 e L. 383/2000).

Fermiamoci un attimo sulle procedure previste per gli enti che già oggi possono qualificarsi odv o aps.

L’articolo 31 prevede che, entro i successivi 90 giorni, le Regioni e le Province comunicheranno i dati delle associazioni presenti nei loro registri.

Proviamo a collocare nel tempo questi adempimenti: Decreto 106/2020 in G.U. a metà ottobre, operatività del Runts, nella migliore delle ipotesi (180 giorni dopo), metà aprile; trasmigrazione dei dati (altri 90 giorni) metà luglio 2021.

A questo punto (articolo 31, comma 4) ciascun ufficio regionale o provinciale del Runts verificherà “entro centottanta giorni la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza”.

Importante sottolineare che il decreto prevede che i requisiti di presenza, per gli enti che associno a loro volta altre associazioni, previsti per le odv (gli enti diversi dalle odv associate non potranno essere superiori al 50% del numero delle odv presenti) e per le aps (analogo) saranno verificati alla data antecedente il “dies a quo” indicato dall’articolo 30 da cui deriva tutta la procedura.

Nel caso in cui, dalla verifica dei requisiti, emergessero motivi ostativi alla iscrizione, l’ufficio potrà concedere altri sessanta giorni all’ente per procedere alla regolarizzazione.

Nel frattempo, essendo ottimisti, siamo così arrivati ai primissimi mesi del 2022.

Nel corso di tale periodo le odv e aps oggetto di indagine “continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica”.

Ma proprio qui si pone il problema: quale sarà, nel frattempo, la disciplina fiscale applicabile a detti enti?

Ovviamente il presupposto è che, nel corso del 2021, si ottenga anche l’autorizzazione da parte della U.E. per l’entrata in vigore del titolo X del cts a partire dal 1° gennaio 2022.

In questo caso, pur non essendo ancora “formalmente” iscritte al Runts, potranno le associazioni in esame già applicare le agevolazioni fiscali previste o, in caso contrario, essendo nel frattempo venuta meno, a seguito della integrale entrata in vigore del cts, la disciplina fiscale agevolativa precedente, si troveranno per un certo numero di settimane a non aver più diritto al alcuna agevolazione?

E nel caso in cui potessero applicare le agevolazioni di cui al titolo X e poi non si perfezionasse l’iscrizione al Runts, queste manterranno la loro validità?

Attenderemo doverosi chiarimenti da parte della Agenzia delle entrate.

Va segnalato che la lettera c) del comma 5 dell’articolo 8 prevede che, tra la documentazione da trasmettere al Runts in sede di iscrizione, vi siano anche, per gli enti in attività da uno o più esercizi, “l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati”.

Se questi, per gli enti che sono già oggi odv o aps dovranno essere conformi al decreto (già in vigore) previsto dal comma 3 dell’articolo 13 cts, per i “nuovi” saranno necessariamente “in forma libera” e, pertanto, non comparabili e non verificabili principalmente in riferimento alla verifica richiesta di commercialità o meno dell’attività.

A questo punto rimaniamo in “sollecita” attesa del decreto sulle attività diverse di cui all’articolo 6 del cts che dovrà fornire l’ultimo tassello per valutare al meglio il se un ente possa richiedere l’iscrizione al Runts e se gli converrà farlo.

Fonte: Guido Martinelli – EC News

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