Sono state modificate le date entro cui procedere con il pagamento delle marche da bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare i nuovi termini sono:
- per le fatture emesse nel primo / terzo / quarto trimestre dell’anno, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);
- per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30.9);
- se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30.11).
Quanto sopra può essere così riepilogato:
Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine versamento |
1° trimestre | > €250 | 31.5 |
≤ €250 | 30.9 (*) | |
2° trimestre | > €250 | 30.9 |
1° e 2° trimestre | ≤ €250 | 30.11 |
3° trimestre | qualsiasi importo | 30.11 |
4° trimestre | qualsiasi importo | 28.2 |
La guida completa relativa al nuovo sistema per il pagamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica, fornita dall’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3394067/L%27imposta_di_Bollo_sulle_fatture_elettronche.pdf/234d3993-fb09-2fd2-dbb9-7cc1dc0e799b