Un regime dei contribuenti minimi in uscita lenta e un regime forfettario che si propone come l’unico per le nuove attività di impresa e di libera professione svolte dalle persone fisiche. Infatti, chi ha scelto fino al 31 dicembre 2015 il regime di vantaggio di cui al Dl 98/2011 lo può tranquillamente applicare, qualora non superi l’ammontare di ricavi o compensi di 30mila euro e rispetti gli altri limiti, fino alla fine del quinquennio o al compimento del 35° anno di età.
Le attività di modeste dimensioni che iniziano l’attività dal 1° gennaio 2016 possono invece rientrare automaticamente e soltanto nel nuovo regime forfettario (commi da 111 a 113 della legge di stabilità 2016). Vi sono tuttavia alcune novità che la legge introduce. Fra le cause di esclusione viene temperata la presenza di reddito di lavoro dipendente o pensione, che rende inapplicabile questo regime, nella sola ipotesi in cui nell’anno precedente tale reddito sia risultato superiore a 30mila euro. Inoltre il limite di ricavi, sempre verificato nell’anno precedente, non deve aver superato le nuove soglie che sono aumentate di 10mila euro in confronto a quelle in vigore nel 2015; per i professionisti il regime forfettario si applica se i compensi non superano il limite di 30mila euro. La base imponibile relativa ai contributi previdenziali, per commercianti e artigiani, si calcola secondo le modalità ordinarie ma con una riduzione del 35 per cento. Il reddito si calcola con il criterio di cassa applicando all’ammontare dei ricavi e compensi la percentuale di redditività stabilita dalla legge (per esempio, per i professionisti è il 78 per cento) e quindi si tolgono i contributi previdenziali. L’imposta sostitutiva è fissata a 15 per cento. I soggetti che iniziano l’attività con i requisiti del precedente regime dei minimi (come non aver avuto la partita Iva nei tre anni precedenti, eccetera) nei primi cinque anni determinano l’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento.
Importanti anche le novità fiscali che riguardano il settore agricolo. Viene abolita l’imposta municipale sugli immobili in tutto il territorio nazionale per i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Semplificando, si tratta dei soggetti che negli anni precedenti determinavano la base imponibile moltiplicando il reddito dominicale rivalutato con il coefficiente 75.
[Fonte: Il sole 24 ore del 25/01/2016]