La Legge di Bilancio 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione.
Tramontano dunque le discipline di super e iper ammortamento, rispettivamente introdotte dall’articolo 1, commi 91-94, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e dall’articolo 1, commi 8-11, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017): il nuovo incentivo, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dai precedenti, cambia natura tramutandosi da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, ai fini della deduzione dall’Ires o dall’Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, a credito d’imposta.
L’attuale disciplina è applicabile in un ambito temporale circoscritto al periodo d’imposta 2020, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.
Il credito d’imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in
beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997.
La compensazione del credito d’imposta non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, di cui all’articolo 34 L. 388/2000 e di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ma deve rispettare le seguenti regole:
– deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
– decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
– richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
– sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale.
Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:
– beni compresi nell’articolo 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto);
– beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
– fabbricati e costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali è strutturato, quanto ad intensità e limiti di costo, in relazione alle seguenti diverse tipologie di beni agevolabili:
– beni materiali strumentali nuovi, i medesimi di cui alla previgente disciplina del super ammortamento introdotta dalla 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
– beni materiali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni materiali;
– beni immateriali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato B annesso alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni immateriali.
Tabella riepilogativa del credito d’imposta riconosciuto in base alle diverse categorie di beni agevolabili, secondo i diversi massimali di spesa complessivi:
Categoria di bene | Investimenti (€) | Credito d’imposta | Quote annuali |
Bene materiale strumentale nuovo – ex “super ammortamento” | Fino a 2 milioni | 6% | 5 |
Bene strumentale nuovo compreso nell’allegato A legge di bilancio 2017 – ex “iper ammortamento beni materiali” | Fino a 2,5 milioni | 40% | 5 |
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni | 20% | 5 | |
Oltre 10 milioni | 0 | 5 | |
Bene immateriale strumentale nuovo compreso in allegato B Legge di Bilancio 2017 – ex “iper ammortamento beni immateriali” | Fino a 700 mila | 15% | 3 |