In seguito all’uscita del Decreto legge nr.18 del 17 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni riguardanti le misure per il contenimento del contagio da covid-19, riportiamo un breve riassunto degli articoli che meritano particolare attenzione. La versione integrale del testo è accessibile in fondo all’articolo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO:
CIGO e assegno ordinario (Art 19). Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, è prevista la possibilità di richiedere il trattamento di ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020.
Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione dell’INPS.
CIG in deroga (Art 22). Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.
I datori di lavoro privati possono riconoscere, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Congedi speciali (Art 23). Congedo e indennità per i lavoratori genitori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
I genitori lavoratori hanno diritto ad usufruire di un congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni nelle seguenti misure e per un periodo non superiore a 15 giorni:
Per i lavoratori dipendenti nel settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, il congedo è pari a 50% della retribuzione o 1/365 del reddito. Il congedo spetta ad entrambi i genitori
Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS il congedo è commisurato al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. Può usufruire del congedo solo uno dei due genitori a condizioni che l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.
Il limite d’età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
È diritto del genitore lavoratore dipendente nel settore privato con figli compresi tra i 12 ed i 16 anni di età, astenersi dal lavoro fintanto che perdura la sospensione delle scuole.
Indennità una tantum ad alcune categorie di lavoratori per il mese di marzo: (Art 27, 28, 29, 30)
È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita iva e iscritti alla Gestione separata (Art 27).
È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita iva e iscritti alla Gestione artigiani e commercianti (Art 28).
È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari (Art 28).
È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (Art 27).
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (Art 43)
È previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro da parte dell’INAIL da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE
Sono in corso di approvazione e specificazione alcune misure di sostegno alla liquidità delle imprese.
Una panoramica delle misure la si trova nel titolo 3 del decreto, dall’articolo 49 al 59, di seguito un riassunto molto schematico
Fondo centrale di garanzia PMI (Art 49)
Per la durata di 9 mesi si applicano alcune variazione nel regolamento del Fondo centrale di garanzia. Le principali sono che la garanzia è concessa a titolo gratuito e che l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medio imprese (Art 56)
Introdotte alcune misure per garantire l’erogazione di crediti e prestiti da parte delle banche.
Tra i più interessanti, troviamo la possibilità di differire i canoni leasing o il pagamento delle rate sino al 30 settembre, previo accordo con la banca.
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono tutti prorogati.
Le nuove scadenze sono differenti in base al tipo di soggetto beneficiario.
Art 60
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
La proroga al 20 marzo è valida per tutti i soggetti se NON diversamente specificato nei punti seguenti.
Sospensione dei versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per determinati settori (art 61)
I versamenti delle ritenute alla fonte che i soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, vengono sospesi per determinati soggetti a prescindere dall’entità dei ricavi, tra cui associazioni sportive, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, soggetti che gestiscono servizio di trasporto merci e soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (per l’elenco completo vedere articolo 61).
I versamenti sospesi possono essere effettuati senza l’applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art 62)
Per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
Relativi alla ritenuta alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;
Relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA);
Relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono da effettuarsi entro il 31 maggio 2020 senza interessi o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo all’anno precedente non superiore a 40.000€, spetta un premio per il mese di marzo 2020, pari a 100€ da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art.64)
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo 20.000€.
Credito di imposta per botteghe e negozi (art. 65)
Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale c/1 (botteghe e negozi).
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione (art.68)
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento nonché avvisi di irregolarità.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ovvero entro il 30/06/2020).