DPCM 10 aprile 2020
Con il decreto del 10 aprile 2020 è stato modificato l’elenco delle attività lavorative che non sono soggette a sospensione ed è stato prorogato l’obbligo di chiusura per chi non rientra nel suddetto elenco fino al 3 maggio 2020.
Link per consultare l’elenco delle attività NON soggette a sospensione: https://mcusercontent.com/c65bfa827148f41ee831a58de/files/4f5e68ec-48a2-494f-b7a0-71a4c1a2c944/Allegato_3.pdf
Comunicazione al prefetto per proseguire l’attività lavorativa
Ricordiamo che, anche le attività sospese, restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attività produttiva, se sono funzionali ad assicurare la continuità lavorativa delle attività consentite.
Per la provincia di Padova, la comunicazione al Prefetto deve essere fatta inviando tramite PEC il seguente allegato compilato:
clic qui per il link al documento
All’indirizzo:
protocollo.prefpd@pec.interno.it
Il Prefetto, qualora ritenga che non sussista il requisito di essenzialità, può sospendere l’attività.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione (quindi fino a quando il prefetto non comunica che l’attività non è autorizzata a continuare), l’attività e legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.