L’articolo 3 del Decreto “Agosto” introduce un nuovo esonero contributivo per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.
La norma prevede, in particolare, che, per un periodo massimo di 4 mesi, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
L’esonero contributivo non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il suddetto esonero contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
È previsto che il datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero contributivo si applichi il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, disposto dall’art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020 e successivamente prorogato con il Decreto Legge n. 34/2020, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
Tuttavia, per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Verranno pubblicati aggiornamenti non appena verranno rilasciate le modalità operative.