Vista la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il legislatore ha emanato il D.L. 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.
In particolare, l’articolo 1 D.L. 129/2020 ha apportato modifiche agli articoli 68 D.L. 18/2020 e 152, comma 1, D.L. 34/2020, al fine di prorogare sino a fine anno:
- i termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
- il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.
Più precisamente, l’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 prevede che, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Per completezza, si precisa che il differimento del termine finale di sospensione interessa anche gli:
- accertamenti esecutivi ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi accertamenti esecutivi per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
Ai sensi dell’articolo 68, comma 2-ter, D.L. 18/2020, così come modificato dall’articolo 1 D.L. 129/2020, è altresì previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti derivanti dalla decadenza di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a), b) e c), D.P.R. 602/1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate (e non cinque), anche non consecutive.
Quindi, ne deriva che per tali richieste, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 19, soltanto in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
La novella, poi, è intervenuta anche sulla notifica delle cartelle, rectius sui termini di decadenza e prescrizione delle stesse, introducendo il comma 4-bis all’articolo 68 D.L. 18/2020.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’Agente della riscossione durante il periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, è previsto che:
- i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di dodici mesi;
- mentre, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è previsto che è prorogato di 12 mesi il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lett. a), D.Lgs. 112/1999, secondo cui costituiscono causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall’articolo 32, comma 2, lett. b), D.Lgs. 46/1999, entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo.
Viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di acquiescenza.
Pertanto, fino a tale data le somme pignorate non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a partire dal 1° gennaio 2021, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.
Resteranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 48-bis D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Da ultimo, per quanto concerne la rottamazione-ter di cui agli articoli 3 e 5 D.L. 119/2018 e il saldo e stralcio di cui all’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, non essendo intervenuta alcuna modifica ad opera del D.L. 129/2020, resta fermo che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 in relazione alle scadenze (anche riaperte), non si ha inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.
Fonte: Angelo Ginex – EC News