Il 4 novembre scorso il Presidente del Consiglio ha firmato il D.P.C.M. 03.11.2020, in vigore da venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020.
Le nuove disposizioni prevedono misure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione/Provincia autonoma.
Al momento il Veneto è compreso nella zona gialla, ovvero quella a rischio più basso ed in cui sono adottate le misure previste per l’intero territorio nazionale.
Riassumiamo di seguito le misure significative, in vigore dal 6 novembre:
Centri commerciali
Chiusura nei giorni festivi e pre-festivi. Restano aperte soltanto le attività essenziali (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole).
Esercizi commerciali, locali pubblici o aperti al pubblico
È obbligatorio esporre, all’ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti.
Apposite linee guida disciplinano l’attività di commercio al dettaglio (devono essere rispettati i principi di cui all’allegato 10; si raccomanda anche l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11).
Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie)
Consentiti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.
Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone per tavolo (salvo il caso in cui siano tutti conviventi).
Dalle ore 18.00 è vietato il consumo di cibo e bevande in luoghi aperti al pubblico.
Non sono invece previsti limiti di orario per la ristorazione negli alberghi e strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
Ammesse le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Ristorazione d’asporto
Ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Consegna a domicilio
Sempre ammessa.
Servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc..)
L’attività è ammessa, a condizione che le Regioni e le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di queste attività con la situazione epidemiologica e individuino protocolli e linee guida.
Strutture ricettive
L’attività è ammessa, nel rispetto delle linee guida individuate dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e, comunque, in coerenza con l’allegato 10 al D.P.C.M..
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino
Chiusi, anche se svolti all’interno di locali nei quali è esercitata una differente attività (come, ad esempio, bar e tabaccherie).
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
Sospesi, anche se le attività sono svolte all’aperto.
Sale da ballo, discoteche, feste e sagre
Sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso.
Vietate le feste, anche all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose.
Vietate le sagre, le fiere ed eventi simili.
Convegni, congressi e altri eventi
Sospesi. Ammessi soltanto con modalità a distanza.
Concorsi e abilitazione all’esercizio delle professioni
Sono sospese le prove concorsuali e quelle di abilitazione all’esercizio della professione, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario. Sono consentite valutazioni in modalità telematica e correzioni delle prove scritte da remoto.
Trasporto pubblico
È ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Musei e luoghi di cultura
Sospese le mostre e chiusi i musei e altri luoghi di cultura.
Spostamenti
Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi.
Scuola
Continua a svolgersi in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.
Chiuse le Università, salvo specifiche attività.
I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza.
Seguiranno eventuali nuovi aggiornamenti.