L’Obbligo del Green Pass nei Luoghi di Lavoro

da | Set 24, 2021 | Emergenza Coronavirus, Lavoro, Personale

L’Obbligo del Green Pass nei Luoghi di Lavoro

da | Set 24, 2021 | Emergenza Coronavirus, Lavoro, Personale

Il DL 23 luglio 2021 n. 105 (convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126) ha introdotto l’obbligo del Green pass per l’accesso a determinate attività, servizi ed eventi, a decorrere dal 6 agosto 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Il successivo DL 6 agosto 2021 n. 111 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo del Green pass per accedere a determinati mezzi di trasporto e per il loro utilizzo, e ne ha statuito l’obbligo di possesso e di esibizione per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché per gli studenti universitari.

Il DL 10 settembre 2021 n. 122 ha esteso, dall’11 settembre 2021, l’obbligo del possesso e dell’esibizione del Green pass ad una categoria più ampia di istituzioni scolastiche e formative, introducendo tale obbligo anche a carico dei soggetti che accedano alle strutture per motivi di servizio o di lavoro.

Infine, il DL 21 settembre 2021 n. 127 ha esteso l’obbligo di possedere e di esibire il Green pass alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati, nonché ai magistrati negli uffici giudiziari, a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Obbligo vaccinale e obbligo di possedere il green pass

A fronte del repentino susseguirsi di atti aventi forza di legge che introducono ed ampliano gli obblighi a carico della popolazione al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, occorre innanzitutto precisare che sussistono due distinti obblighi:
· l’obbligo vaccinale;
· l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.

Obbligo vaccinale
L’obbligo vaccinale, previsto dall’art. 4 del DL n. 44 del 1° aprile 2021 (convertito con modificazioni nella Legge n. 76 del 28 maggio 2021), è a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.
A decorrere dal 10 ottobre 2021 tale obbligo è stato esteso, con l’inserimento nel DL n. 44/2021 dell’art. 4 bis (ad opera del DL n. 122/2021), a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.
L’obbligo vaccinale è tuttavia escluso, in modo temporaneo o definitivo, in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle certificazioni comprovanti:
· lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
· la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; ovvero
· l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Tale obbligo, che non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, è stato disposto in ambito lavorativo:
· dal 6 agosto 2021, a carico dei dipendenti, per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione (art. 9 bis DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021, secondo la Faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
· dal 1° settembre 2021, a carico di tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario (art. 9 ter DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
· dall’11 settembre 2021, a carico al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) (art. 9 ter.1 DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
· dall’11 settembre 2021, a carico di chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione, artistica musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università (art. 9 ter.2 DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
· dal 15 ottobre 2021, a carico del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’art. 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa (art. 9 quinques, comma 1, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
· dal 15 ottobre 2021, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige l’obbligo della certificazione (art. 9 quinques, comma 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
· dal 15 ottobre 2021, a carico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, nonché dei magistrati onorari (art. 9 sexies DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
· dal 15 ottobre 2021, a carico di chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, comma 1, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
· dal 15 ottobre 2021, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge una attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, comma 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021).

Chi deve controllare il possesso del green pass in ambito lavorativo?

In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green pass. Nell’ipotesi di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

Come deve essere organizzata l’attività di controllo?

I datori di lavoro sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso.

La verifica deve avvenire con le modalità previste dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, per cui
“La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione” normativamente prevista, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Quali conseguenze per il datore di lavoro inadempiente?

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000, di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Quali conseguenze ha il lavoratore privo della certificazione verde covid-19?

Settore pubblico
Nel settore pubblico, il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.

A carico del personale che non possegga o non esibisca, a richiesta, la certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso al luogo ove svolga la propria attività lavorativa, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500, di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Settore Privato
Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

A carico del personale che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500, di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Fonte: SEAC – a cura di Manuela Sgro

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