Nuovo Obbligo di Comunicazione per i Lavoratori Autonomi Occasionali – Modello Scaricabile

da | Gen 14, 2022 | assunzioni, Lavoro

Nuovo Obbligo di Comunicazione per i Lavoratori Autonomi Occasionali – Modello Scaricabile

da | Gen 14, 2022 | assunzioni, Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, in concerto con il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni riguardanti il nuovo obbligo di comunicazione nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, entrato in vigore lo scorso 21 dicembre.

La norma in esame fa riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali: prima dell’inizio della collaborazione sarà necessaria una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente interessato. Tale comunicazione può avvenire mediante SMS o posta elettronica, con le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015.

Nello specifico, la Legge n. 215/2021 che ha convertito il DL n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 13 del DL n. 146/2021 e convertito dalla Legge n. 215/2021, in riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali ha previsto pertanto che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Comunicazione che deve essere effettuata da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

L’art. 15, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015, illustra le modalità operative da seguire: prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

La violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non è prevista la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs n. 124/2004.

Alla luce della normativa suesposta, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento di tale nuovo obbligo di comunicazione.

Sono soggetti all’obbligo appena descritto esclusivamente i committenti che operino in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali. Questi ultimi devono rientrare nella definizione contenuta all’articolo 2222 c.c., secondo cui è inquadrabile in tale posizione colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Il lavoratore autonomo occasionale dovrà inoltre essere soggeto al regime fiscale indicato all’art. 67, comma 1 lett. l del TUIR (“redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”).

Vengono pertanto esclusi:
– tutti i rapporti di lavoro che abbiano natura subordinata;
– le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto già soggette a comunicazione preventiva;
– le prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL n. 50/2017, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
– le professioni intellettuali, già soggette all’art. 2229 c.c.;
– le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
– i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del DPR n. 917/1986 (TUIR), rispetto ai quali la Legge n. 233/2021, di conversione del DL n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del DL n. 510/1996, e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

In riferimento alle tempistiche della comunicazione, l’INL ha chiarito che sono interessati dall’obbligo in esame tutti i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o ancora in corso alla data di pubblicazione della Nota (11 gennaio 2022).
Per i rapporti in essere all’11 gennaio e per i rapporti iniziati dopo il 21 dicembre 2021 che siano già cessati la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio.
Per tutti i rapporti iniziati dopo l’11 gennaio vale il regime ordinario, con comunicazione da effettuarsi in anticipo rispetto all’inizio della collaborazione.

Per quanto concerne le modalità della comunicazione, questa deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale competente, a seconda del luogo di svolgimento del lavoro. I mezzi utilizzabili sono SMS e posta elettronica, nel rispetto delle modalità operative già previste all’art. 15 del D.lgs n.81/2015 per il lavoro intermittente.

Il testo della comunicazione, senza allegati, deve contenere:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
L’assenza di uno degli elementi appena indicati comporta la nullità della comunicazione, che verrà considerata come omessa.
Nel caso l’arco temporale previsto ed indicato non venga rispettato sarà necessario procedere ad una nuova ulteriore comunicazione.

Prima dell’inizio dell’attività è sempre possibile annullare la comunicazione o modificare i dati contenuti.

La comunicazione contenente refusi viene comunque considerata valida qualora i suoi elementi essenziali risultino chiari e comprensibili.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008, novellato dall’art. 13 del DL n. 146/2021: “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Viene disposta una sanzione per ciascun lavoratore per il quale l’obbligo di comunicazione non venga rispettato. Parimenti è sanzionabile il rapporto di lavoro che continui oltre il termine stabilito senza che venga effettuata nuova comunicazione.

Di seguito un modello di comunicazione liberamente scaricabile (che andrà inserito come testo del messaggio sms o di posta elettronica) e una lista degli indirizzi di posta elettronica dei diversi uffici dell’Ispettorato presenti sul territorio.

Scarica il fac-simile qui

Questi gli indirizzi di posta elettronica dei diversi uffici dell’Ispettorato presenti sul territorio:
ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it

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