Con circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo la responsabilità in solido dei cessionari dei crediti di imposta derivanti da superbonus e altri bonus edilizi inesistenti o non spettanti.
Un “cessionario” è naturalmente soggetto diverso dal “beneficario” del bonus, che è colui il quale abbia richiesto e ottenuto direttamente l’agevolazione fiscale in esame.
Il “cessionario” è pertanto l’eventuale soggetto ulteriore che abbia ricevuto dal beneficiario (che diventa così anche “cedente”) le somme erogate a titolo di bonus, sotto forma di credito d’imposta. Generalmente tali soggetti cessionari si sostanziano in un istituto bancario o nell’impresa incaricata dei lavori, con l’ormai celebre sconto in fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi approfondito quali responsabilità abbia un cessionario qualora il bonus risulti essere stato erogato senza causa e sia pertanto da restituire. Più nello specifico, è stato chiarito che:
- il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del solo soggetto beneficiario se il cessionario ha adottato dei comportamenti atti a garantire la dovuta diligenza richiesta;
- i fornitori e i soggetti cessionari rispondono esclusivamente dell’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Tuttavia, viene sottolineato come la responsabilità del cessionario sia solidale rispetto a quella del beneficiario e necessiti di una valutazione fatta caso per caso, in base agli elementi della singola cessione.
Ciò che è rilevante per l’Agenzia, è la circostanza che il cessionario non abbia adottato, prima dell’acquisto del credito, “la specifica diligenza richiesta”, grazie alla quale si sarebbe potuto evitare la cessione di un credito inesistente o non spettante.
Inoltre, viene chiarito come il livello di diligenza richiesto è legato alla natura del cessionario: quindi, ad esempio, agli intermediari finanziari è richiesto un livello di professionalità più elevata nella valutazione dei crediti rispetto ad altri soggetti.