Dall’1.1.2018 è entrata in vigore la nuova “Legge di Bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, contenente delle interessanti novità di natura fiscale in materia di detrazioni.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Per quanto riguarda le detrazioni di riqualificazione energetica ci sono alcune modifiche rispetto all’anno precedente:
- È confermata la proroga della detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dall’1.1.2018 fino al 31.12.2018 relativamente a:
- Spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, con un ammontare massimo di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.
- Spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
- Spese sostenute per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- Spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
- È ridotta al 50% la detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 fino al 31.12.2018 per:
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- Acquisto e posa in opera di schermature solari;
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Relativamente agli immobili oggetto di ristrutturazione, è confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), con un ammontare massimo di € 10.000 indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero edilizio.
NOTA BENE: Per poter beneficiare della detrazione per le spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di ristrutturazione siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.
NOTA BENE 2: E’ previsto che anche in questi casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all’ENEA.
NUOVO “BONUS VERDE”
Dall’1.1.2018 è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. Possono beneficiare della detrazione i proprietari/detentori dell’immobile sul quale vengono effettuati interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione:
- Spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- Spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
- E’ fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- Va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.
CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI
In materia di locazioni, è confermata per gli anni 2014 – 2019 l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.