- INCENTIVO STRUMENTALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Per datori di lavoro privati che assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori di età inferiore ai 30 anni (solo per l’anno 2018 il limite d’età è alzato a 35), che non siano stati occupati a tempo indeterminato, è previsto un esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda (sono esclusi dall’esonero i contributi INAIL), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3000,00 € annui (applicati su base mensile).
Sarà pertanto necessario richiedere lo stato di servizio del lavoratore al fine di verificare che effettivamente non vi sia stato un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
L’esonero contributivo si applica anche in caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto. Inoltre si applica nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.
- ASSUNZIONE DI STUDENTI
E’ previsto l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL e fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di
– studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
– studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
- BONUS 80 €
Sono state incrementate di euro 600,00 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del bonus. Fermo restando la misura massima annua pari a euro 960, l’importo spettante a tale titolo sarà così determinato:
REDDITO COMPLESSIVO (RC) | BONUS SPETTANTE |
Non superiore a € 24.600,00 | 960 € |
Compreso tra € 24.600,00 e 26.600,00 | 960 x (26.600,00-RC) 20000 |
Superiore a € 26.600,00 | 0 |
- PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
A decorrere dal 01 luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
I metodi di pagamento consentiti saranno solo:
- bonifico bancario o assegno
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Ai datori che violeranno tale obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro per ciascun lavoratore.
- CONGEDO PARENTALE PER IL PADRE
Dal 2018 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto ad un congedo obbligatorio di 4 giorni, da godere in maniera consecutiva o meno, ed entro 5 mesi dalla nascita/adozione del figlio.
Inoltre è previsto 1 giorno di congedo facoltativo da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di maternità obbligatoria di quest’ultima.
Il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione ed è interamente a carico dell’INPS. L’indennità viene anticipata dal datore e successivamente conguagliata con i contributi dovuti all’Ente.