La Finanziaria 2018 ha introdotto una seria di interessanti agevolazioni a favore delle imprese, tra i quali il bonus formazione 4.0, il bonus creatività, il bonus per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata e il bonus “librerie”. Le modalità attuative di tali agevolazioni saranno individuare con appositi Decreti.
BONUS FORMAZIONE 4.0
Alle imprese che effettuano attività di formazione, spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti:
- vendita e marketing;
- informatica;
- tecniche e tecnologie di produzione.
È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:
- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali e:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori ai limiti di € 250.000 / € 700.000 per anno;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.
I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.
Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi. |
BONUS “CREATIVITÀ”
È riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi, a favore delle imprese “culturali e creative” ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l’ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di prodotti culturali. Questi ultimi devono intendersi come beni / servizi / opere dell’ingegno inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.
Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d’imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
Merita evidenziare che il credito d’imposta in esame:
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA
A favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui è riconosciuto un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.
Il credito d’imposta in esame:
- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori al limite di € 250.000;
- è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.
BONUS “LIBRERIE”
A favore degli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice:
- “47.61” (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
- “47.79.1” (commercio al dettaglio di libri di seconda mano)
è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.
Il credito d’imposta in esame:
- è stabilito nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 per gli altri esercenti;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis);
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
[fonte: SEAC – SPAZIO AZIENDE – INFORMATIVA N. 073 BIS – 05 MARZO 2018]