L’Agenzia delle Dogane, con Comunicazione 20 febbraio 2018, Prot. n. 18558/RU, ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA a fini statistici a seguito delle modifiche alle istruzioni per la compilazione dei sopra citati elenchi ad opera della Determinazione 8 febbraio 2018, Prot. n. 13799/RU.
In particolare, il documento riepiloga le novità di interesse che si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018, tra le quali si segnalano le seguenti:
• con riferimento allo scambio di energia elettrica, l’indicazione delle relative operazioni commerciali nei Modelli INTRA (riferiti sia alle cessioni che agli acquisti intraunionali) non è più richiesta;
• con riferimento ai Modelli Intra 1-bis, a partire dai dati di gennaio 2018, l’indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici;
• con riferimento ai Modelli Intra 2-bis, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. Considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia;
• con riferimento al calcolo della periodicità della presentazione dei Modelli INTRA come stabilito dall’art. 2, comma 4, D.M. 22 febbraio 2010, qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata; la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti è facoltativa. A tal riguardo la Determinazione 25 settembre 2017, prot. n. 194409 aveva già stabilito che le soglie operano in modo indipendente e che il superamento di una soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
[fonte: SEAC EXPRESS APRILE 2018 – INFORMATIVA N. 4 – 21 MARZO 2018]