Permesso di soggiorno per motivi familiari

da | Mag 21, 2018 | assunzioni, Lavoro, Personale

Permesso di soggiorno per motivi familiari

da | Mag 21, 2018 | assunzioni, Lavoro, Personale

Con la nota n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e l’INL ha chiarito che, al cittadino straniero con permesso di soggiorno per motivi familiari, è concesso lavorare  fino alla scadenza dello stesso senza la necessità di richiedere il permesso per lavoro subordinato.

Ne consegue che il cittadino straniero può lavorare nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari come già concesso ai richiedenti del permesso per lavoro subordinato.

 

(NDR: “nelle more del rilascio” indica l’intervallo di tempo che intercorre tra la richiesta del permesso e la sua approvazione).

 

Si ricorda che il permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione ed è concesso:

 

  1. allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall’articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
  2. agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
  3. al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
  4. al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

[fonte: SEAC EXPRESS GIUGNO 2018 – INFORMATIVA N. 6 –  21 MAGGIO 2018]

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