Dal 14 luglio è stato abolito lo split payment per le consulenze e prestazioni erogate dai lavoratori autonomi, introdotto dalla legge di stabilità 2015, che obbligava la pubblica amministrazione a versare anticipatamente all’erario l’IVA per gli acquisti effettuati.
Per tutte le fatture emesse dai lavoratori autonomi dal 14 luglio 2018 quindi, non dovrà più essere indicata la dicitura “scissione dei pagamenti”, ma si procederà come segue:
- Il prestatore emette la fattura verso la pubblica amministrazione (ad esempio: 1000€ + 220€ di IVA);
- Il cliente trattiene la ritenuta sulla base imponibile (es: 20%) ma paga al lavoratore autonomo l’IVA relativa (nell’esempio di prima: 800 + 220€);
- A fronte del pagamento nasce per il prestatore un debito IVA (220€) che deve liquidare.
Il lavoratore autonomo dovrà versare l’IVA in riferimento al momento del pagamento se la fattura viene emessa verso la PA, mentre dovrà versarla entro il 16 del mese successivo all’emissione (IVA mensile) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (IVA trimestrale) se la fattura viene emessa verso società.