DECRETO DIGNITÀ

da | Lug 20, 2018 | Dichiarazioni dei Redditi, Fiscale, Lavoro

DECRETO DIGNITÀ

da | Lug 20, 2018 | Dichiarazioni dei Redditi, Fiscale, Lavoro

Con l’introduzione del Decreto Legge 87/2018, così detto Decreto Dignità, dal 14.7.2018 sono state introdotte importanti novità di natura fiscale e in materia di lavoro.

Vediamo di seguito i punti principali.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

I principali provvedimenti introdotti, puntano a sfavorire il lavoro a termine, con l’obiettivo di aumentare le assunzioni tempo indeterminato.

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il decreto stabilisce che il contratto di lavoro subordinato ACAUSALE non potrà avere durata superiore ai 12 mesi.

Potranno essere superati i predetti limiti, e comunque nel limite dei 24 mesi, solo nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti motivazioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Inoltre, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro tra un lavoratore e lo stesso datore, per effetto di una successione di contratti, non può superare i 24 mesi.

Ne consegue che, qualora il rapporto di lavoro superi i 24 mesi (per effetto di una successioni di contratti o di un contratto singolo) il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

 

PROROGHE E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Inoltre viene stabilito che l’impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire entro 180 (anziché 120) giorni dalla cessazione del singolo contratto.

 

INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine, viene incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Di conseguenza, il contributo relativo al:

  • primo contratto a termine stipulato dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità (comprese le proroghe) è pari all’1,4%;
  • primo rinnovo del medesimo contratto, è pari all’1,9%;
  • secondo rinnovo del medesimo contratto, è pari al 2,4%… e così via.

 

I limiti di durata, la riduzione delle proroghe e gli aumenti contributivi verranno applicati anche ai contratti stipulati precedentemente l’entrata in vigore del Decreto.

 

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

In caso di procedimento espulsivo non assistito dai necessari estremi, il nuovo decreto introduce un incremento nelle indennità riconosciute al lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti (quindi assunto dal 07/03/2015) che passano da un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità ad un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, in base a quanto stabilito dal giudice.

 

LIMITI ALLA DELOCALIZZAZIONE E TUTELA DELL’OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO

Gli articoli 5 e 6 del Decreto Dignità contengono alcune disposizioni volte a salvaguardare i livelli occupazionali ed a contrastare la delocalizzazione delle imprese, italiane ed estere operanti in Italia, che beneficiano di aiuti di Stato.

Il decreto stabilisce che le imprese italiane che hanno beneficiato di aiuti statali per l’effettuazione di investimenti produttivi, siano passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria che misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito se l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in uno Stato extra UE (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolata.

Inoltre le imprese che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati, decadono dal beneficio qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di un’unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito (in ambito nazionale, europeo e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo), entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato e devono restituire l’importo del beneficio maggiorato di un tasso di interesse pari al TUR vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Un ultimo obbligo per le imprese che hanno goduto di benefici, consiste nel non ridurre degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento.

In caso la riduzione dei livelli occupazionali sia maggiore del 10%, le aziende decadono dal beneficio.

 

NOVITÀ DI NATURA FISCALE

Descriviamo in seguito le principali di natura fiscale.

 

IPER AMMORTAMENTO

Resta valido l’iper ammortamento introdotto con la legge di stabilità a patto che il bene agevolabile sia situato in Italia.

Qualora l’azienda cedesse il bene o lo delocalizzasse all’estero, si verifica il disconoscimento dell’agevolazione pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni / interessi).

Le predette disposizioni trovano applicazione per gli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

In caso di dismissione invece, non si verifica la perdita delle residue quote a patto che l’impresa:

  • Sostituisca il bene dismesso con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche uguali o superiori;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

 

SPESOMETRO

Rimane sostanzialmente invariata la legislazione per quanto riguarda il cosiddetto “spesometro”, ma la scadenza per l’invio relativo al terzo trimeste 2018 viene posticipata al 28.2.2019.

Le scadenze rimangono invariate per chi invia le comunicazioni in regime semestrale.

 

Termine entro cui trasmettere lo spesometro con regime trimestrale.

1° trimestre 2018 31.5.2018
2° trimestre 2018 1.10.2018
3° trimestre 2018 28.2.2019
4° trimestre 2018 28.2.2019

 

Termine entro cui trasmettere lo spesometro con regime semestrale.

1° semestre 2018 1.10.2018
2° semestre 2018 28.2.2019

 

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Con il nuovo decreto, il credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo non è ammissibile per i costi sostenuti per l’acquisto (anche in licenza d’uso) dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

 

REDDITOMETRO

Come noto, l’ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta accertato.

Con il decreto dignità, la disposizione che individua gli “elementi indicativi di capacità contributiva” va emanato dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

 

SPLIT PAYMENT

La nuova disposizione prevede cge dal 14.7.2018 i lavoratori autonomi non applicheranno lo split payment per le fatture emesse.

Per informazioni più dettagliate potete consultare l’articolo “Split payment addio”.

 

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE.

È prevista la soppressione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative, che permetteva che le attività del settore sportivo

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