Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.
Per non incorrere in sanzioni la retribuzione deve essere corrisposta esclusivamente attraverso i seguenti metodi:
- Bonifico sul conto;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato.
I datori di lavoro che violano l’obbligo saranno soggetti ad una sanzione amministrativa che va da €1000 a €5000, con possibilità di riduzione a €1.666,66 (cioè 1/3 della sanzione massima) in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione.
La determinazione della sanzione, non tiene conto del numero dei lavoratori coinvolti ma, in caso di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito, infatti, ad ogni mese interessato dalla violazione, verrà applicata una sanzione.
Ad esempio, nel caso in cui un datore di lavoro abbia corrisposto tre mensilità in contanti a due lavoratori dovrà pagare tre sanzione (es: €1666,66 x 3).
Poiché le sanzioni non dipendono dal numero dei lavoratori interessati, sarà pagato il medesimo importo qualora, per lo stesso periodo (3 mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore di due.
[fonte: SEAC EXPRESS AGOSTO 2018 – INFORMATIVA N. 8 – 21 LUGLIO 2018]