Pagamento Imposta di Bollo Fatture Elettroniche

da | Apr 2, 2019 | Fiscale

Pagamento Imposta di Bollo Fatture Elettroniche

da | Apr 2, 2019 | Fiscale

Come noto, con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche:
• al fine di determinare l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture, va fatto riferimento al DPR n. 642/72 che prevede:
­ – l’assoggettamento all’imposta di bollo per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi”;
­ – l’esenzione da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è “effettivamente dovuto il tributo”, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione;
• per effetto dell’art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013, l’imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2 (Informativa SEAC 1.10.2018, n. 279).

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell’imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica. Infatti:
• per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture cartacee va fatto riferimento all’art. 3 se il pagamento é effettuato tramite apposizione del contrassegno ovvero agli artt. 15 e 15-bis in caso di pagamento “virtuale”;
per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento all’art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” (differente dall’assolvimento “virtuale” di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

Se l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale (si veda il già citato Art.6, comma 2, DM 17.6.2014, come recentemente modificato dal DM 28.12.2018).
Infatti, con riferimento alle fatture elettroniche è ora disposto che l’imposta di bollo sia versata:
• per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare;
entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Così, ad esempio, l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 20.4.2019 (differito al 23.4 in quanto il 20.4 cade di sabato ed il 22.4 è festivo).
Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI l’Agenzia provvede a comunicare, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto.
Per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell’importo dovuto il contribuente può scegliere di utilizzare:
lo specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;
• il mod. F24 predisposto dalla stessa Agenzia.
È confermato che sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.

Invece, per gli atti / documenti / registri, quindi ancora in formato cartaceo, il versamento dell’imposta di bollo va effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (Informativa SEAC 12.4.2018, n. 116).

Estratto da “Informativa Fiscale” n.009 del 9 gennaio 2019

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