L’articolo 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972 stabilisce che nel caso di vendita di beni ad un prezzo inferiore al “valore normale” cedente e cessionario siano obbligati in solido al pagamento dell’Iva nei confronti dell’Erario.
La norma in questione deroga quindi alla regola generale secondo cui soggetto obbligato al pagamento dell’imposta sarebbe il solo cedente (c.d. principio della “detrazione a monte”), rendendo effettiva la possibilità prevista dall’art. 205 della Direttiva 2006/112/CE.
Qualora il cedente non corrisponda il pagamento dovuto, per l’importo intero o anche solo parziale, l’obbligo di versare le cifre non corrisposte sorge quindi anche in capo al cessionario che sia soggetto passivo iva.
L’obbligato solidale può però evitare il pagamento dimostrando documentalmente di aver acquistato i beni ad un prezzo inferiore a quello ordinario a causa di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge. In entrambi i casi, il prezzo ribassato non deve essere ricollegabile al mancato pagamento dell’imposta.
L’obbligazione solidale in esame opera esclusivamente in occasione della vendita di alcuni beni, specificamente individuati dal D.M 22/12/2005, integrato dal D.M. 31/10/2010.
Tali beni sono:
– gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
– i prodotti di telefonia e loro accessori;
– i personal computer, componenti e accessori;
– gli animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;
– gli pneumatici nuovi di gomma, nonché gli pneumatici rigenerati o usati di gomma e le gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”).
Per la definizione di prezzo inferiore al “valore normale” bisogna far riferimento all’articolo 14, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972, che dispone come per tale si debba intendere l’intero importo che il cessionario/committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del servizio, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in oggetto nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
Nel caso non sia possibile fare riferimento ad una vendita analoga si determinerà il “valore normale” in due modi distinti, a seconda che si tratti di cessione di beni o prestazione di servizi:
– per le cessioni di beni, è dato dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, ovvero, in mancanza, del prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
– per le prestazioni di servizi è pari alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi stessi.
L’obbligazione solidale scatta in automatico, senza la necessità di un’attività accertativa preliminare, che viene effettuata esclusivamente nei confronti del cedente. Il cessionario sarà pertanto obbligato in solido ex-lege, al semplice verificarsi dei suddetti presupposti di fatto .
Ciò non esclude la necessità di un atto che si sostanzi in un “invito ad adempiere”, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria concretizzi le proprie pretese ed espliciti le ragioni della ripresa nei confronti del cessionario, che avrà così modo eventualmente di far valere l’esimente, di cui al terzo comma dell’articolo 60-bis D.P.R. 633/1972.
Da ultimo, la norma in esame opera a garanzia della sola imposta non versata dal cedente e l’acquirente è obbligato al mero pagamento della stessa, non dovendosi considerare responsabile per l’ulteriore eventuale applicazione di sanzioni, salvo la sussistenza dell’ipotesi di concorso ex art. 9 D.Lgs. 472/1997.