Con l’articolo 378 del D.Lgs. 14/2019 (“Nuovo codice della crisi e dell’insolvenza”) viene modificata la normativa in tema di responsabilità degli amministratori di Srl, contenuta negli articoli 2476 e 2486 del codice civile. Tali modifiche disciplinari interessano gli amministratori di società di capitali, indipendentemente dalla presenza o meno di una procedura concorsuale.
Il novello comma 6 dell’articolo 2476 c.c. espande i limiti della responsabilità degli amministratori in merito agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Infatti, d’ora in poi essi saranno chiamati a rispondere verso i creditori ogniqualvolta il patrimonio sociale risulti insufficiente al loro soddisfacimento.
L’articolo 2486 c.c. è stato invece integrato con un nuovo comma 3, che stabilisce un criterio di liquidazione dei danni causati dall’inosservanza dell’obbligo di gestire la società successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento. Norma questa evidentemente finalizzata a preservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale.
Il nuovo codice ha inoltre reintrodotto l’azione di responsabilità dei creditori sociali anche per le Srl in bonis, ripristinando così la disciplina attuale a quella precedente alla riforma del diritto societario del 2003. D’altra parte, nella prassi l’azione dei creditori sociali è sempre stata considerata esperibile: si pensi all’applicazione analogica nel caso di Srl ex art. 2394 c.c., ovvero alla possibilità di esperimento dell’azione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., o ancora all’ipotesi di sussumiblità come illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..
Sempre per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, è sempre stata pacifica la legittimazione ad agire del curatore in sede fallimentare, stante il disposto del comma 2, lettera a) dell’art. 146 L.F..
Pertanto, sul piano del diritto fallimentare, il nuovo codice non porta a sostanziali novità, riformulando la disciplina già in vigore prima delle riforma del 2003.
Tuttavia, è bene notare come i poteri di iniziativa riconosciuti al curatore fallimentare siano stati rinforzati da una norma contenuta in un altro atto legislativo di recente promulgazione, cioè nell’articolo 255 D.Lgs. 14/2019.
A tal proposito, il curatore è infatti legittimato a “promuovere o perseguire” anche separatamenente:
– l’azione sociale di responsabilità;
– l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, comma 6, cod. civ.;
– l’azione prevista dall’articolo 2476, comma 7, cod. civ.;
– l’azione prevista dall’articolo 2497, comma 4, cod. civ.;
– tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Pertanto, al curatore viene oggi riconosciuta la facoltà di esperire una considerevole serie di azioni nei confronti degli amministratori, con l’intento di indurre un corretto esercizio della responsabilità di questi ultimi in merito alle dinamiche societarie complessive, mirando così a un più efficace soddisfacimento delle pretese dei creditori.