Come anticipato nel nostro precedente articolo, dal primo luglio 2019 è scattato l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti che intrattengano rapporti con privati ed effettuino le operazioni indicate all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, per un volume d’affari superiore a 400.000 euro, così come previsto dall’articolo 2 D.lgs. 127/2015. Per i soggetti che abbiano invece un volume d’affari inferiore alla soglia indicata, suddetti obblighi entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2020. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro 12 giorni dal momento in cui l’operazione registrata si intenda effettuata ai fini iva (come tale deve intendersi la data di consegna o spedizione della merce oppure quella in cui si effettui il pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi).
Dagli obblighi in questione saranno esonerati fino alla fine del 2019 anche i soggetti che svolgano le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 solo in “via marginale”, secondo la definizione fornita in tal senso dal D.M. 10.05.2019: sono effettuate in via marginale quelle operazioni i cui compensi o ricavi non abbiano superato l’1% del volume d’affari complessivo nell’anno 2018.
Ciò detto, è possibile che il soggetto interessato dall’obbligo di trasmettere i corrispettivi sia privo di un registratore telematico adatto a svolgere la funzione nonostante la necessità di effettuare tale operazione. In tal caso, transitoriamente, il soggetto potrà adempiere l’obbligo di trasmissione successivamente ai termini precedentemente indicati; più specificamente, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione a fini iva. La moratoria sarà possibile per i primi sei mesi e fino a quando non sia in uso un registratore telematico adeguato.
Ancor di più, qualora il soggetto interessato non sia in possesso nemmeno di un registratore telematico, è possibile adempiere l’obbligo di trasmissione on-line tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la funzione “corrispettivi per esercenti non in possesso di RT” nella sezione “fatture e corrispettivi” del portale (accessibile dopo avere effettuato il login all’indirizzo https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/).
Per le operazioni appena descritte, l’Agenzia delle Entrate consiglia l’accreditamento dell’operatore iva come “esercente” all’interno di suddetto portale, precedentemente alla prima trasmissione, eventualmente anche attraverso un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e Censimento Dispositivi”.
La generazione e l’invio del file relativo ai corrispettivi può pertanto avvenire secondo tre modalità alternative:
– l’utilizzo dei canali telematici già attivi per l’esterometro;
– l’upload di un file .xml conforme alle specifiche tecniche del provvedimento AdE prot. n. 236086 del 4 luglio 2019.
– l’inserimento dei singoli corrispettivi giornalieri con l’apposita procedura web disponibile dal 30 luglio 2019.
I dati richiesti per la trasmissione dei corrispettivi sono:
– data;
– aliquota Iva applicata (ovvero natura/ventilazione Iva);
– natura/ventilazione Iva, quindi il motivo per il quale il soggetto è esonerato dall’indicazione dell’imposta in fattura;
– imponibile complessivo delle operazioni di vendita al netto dell’imposta e al netto di resi/annulli;
– imposta (che verrà conteggiata dal sistema qualora fosse indicata un’aliquota Iva).
Per la procedura di ventilazione per i commercianti al minuto, i campi “aliquota Iva” e “imposta” devono essere entrambi impostati a zero. La procedura di ventilazione di cui all’articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972 permette, per determinate categorie di commercianti, che la registrazione delle vendite avvenga globalmente senza distinzione tra aliquote Iva differenti. L’invio del file è possibile solo successivamente alla verifica dei dati.
I casi di violazione e le sanzioni per la mancata ottemperanza agli obblighi in esame sono disposte dall’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997: “le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”
Nel caso le violazioni perdurino nel tempo, articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 prevede la sospensione con provvedimento immediatamente esecutivo della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un determinato periodo.