Trasmissione Telematica dei Corrispettivi – Regime Obbligatorio

da | Giu 28, 2019 | Commerciale, Fiscale

Trasmissione Telematica dei Corrispettivi – Regime Obbligatorio

da | Giu 28, 2019 | Commerciale, Fiscale

A partire dal primo luglio 2019 entra in vigore il nuovo regime obbligatorio relativo la trasmissione telematica dei corrispettivi. Come disposto dall’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 i nuovi obblighi interesseranno da subito i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre diverranno operativi dal 1.1.2020 per la generalità dei commercianti al minuto e per tutti quei soggetti che in precedenza avessero scelto il regime opzionale di trasmissione telematica (ora definitivamente superato per effetto dell’introduzione del regime obbligatorio ex art. 17 D.L. 119/2018).
Come il regime opzionale, anche quello obbligatorio porterà a delle semplificazioni, ad esempio:

  • l’abolizione di alcuni adempimenti contabili, quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (scontrini, ricevute fiscali, …);
  • la sostituzione (o per meglio dire abolizione) delle precedenti modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, consistenti nella ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
    A questo punto, unico nodo da sciogliere rimaneva quello afferente la funzione delle certificazioni dei corrispettivi da un punto di vista non meramente fiscale, ma anche commerciale. Esempio chiave in questo caso è il valore dello scontrino come prova d’acquisto, quindi utile tanto per la garanzia del prodotto quanto per eventuali detrazioni fiscali.
    Per ovviare alla questione, il D.M. 7.12.2016, in attuazione dell’art. 2, comma 5, D.Lgs 127/2015, ha chiarito quale documentazione debba essere emessa qualora la fattura non sia obbligatoria.
    In questo senso, il documento commerciale è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. E’ possibile l’emissione in forma elettronica, purché vengano garantite l’autenticità e l’integrità, e previo un necessario accordo con il destinatario.
    I dati che il documento commerciale deve contenere sono:
  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita Iva dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
    Al fine di produrre anche gli effetti fiscali, il documento appena considerato deve contenere il codice fiscale o la partita iva dell’acquirente. L’esercente è obbligato ad emettere il documento con validità a fini anche fiscali qualora l’acquirente ne faccia richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

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